2021 Bonus Facciate: Come funziona e i possibili interventi

Da molti anni ormai lavoro come tecnico per l’Impresa Costruzioni Bruschetta di Treviso. Questo, oltre a essere un lavoro che mi piace e mi gratifica, mi rende un faro di conoscenza, come dico sempre per ridere, tra amici e parenti quando si parla di ristrutturazioni o qualcuno deve costruire casa.

Con l’arrivo della bella stagione, con gli amici siamo soliti a ritrovarci a casa per fare grigliate e bere qualche birra in compagnia. Gli argomenti di conversazione variano dagli ultimi film visti al cinema, attualità, politica e, soprattutto, i dubbi edili dei miei conoscenti che più volte mi vengono posti.

“Comunque non si capisce nulla di questi bonus per sistemare le facciate. Sembra un rebus, non si capisce come richiederli, dove e chi può farlo…”. Disse Luca “Appunto! Noi dobbiamo rifare la facciata e avevo sentito di questo bonus dedicato, ma non ci capisco assolutamente nulla…” Tutti si girarono a guardarmi mentre sorseggiavo la mia birra, in quel momento capì. Da queste parole di Chiara venne innescata la conversazione della serata che mi vide come protagonista.

Cos’è il Bonus Facciate?

Questa agevolazione permette una detrazione del 90% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro. È stato introdotto nel 2020 e, grazie al decreto Rilancio, è possibile scegliere uno sconto in fattura o la cessione del credito.

È stato pensato dal Governo per abbellire le facciate degli edifici delle zone A e B, i centri storici dove il degrado è più diffuso e le zone di espansione residenziale. Ne possono usufruire sia i privati che i condomini.

Come funziona?

La guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate a febbraio 2020 spiega il funzionamento e i lavori ammessi.

Per richiederlo, bisogna realizzare interventi di recupero o restauro delle facciate esistenti, strumentali e di qualsiasi categoria catastale. I lavori permessi su cui le detrazioni vengono applicate sono quelli sulle strutture opache della facciata, quelli di manutenzione ordinaria e il per il mantenimento di balconi, cornicioni, parapetti e ornamenti.

Le spese vanno documentate per poter aver la detrazione del 90%, che verrà poi divisa in 10 parti annuali. Il bonus è applicato anche sulle spese di progettazione degli interventi, prestazioni professionali collegate e l’acquisto dei materiali.

A chi spetta?

Per richiedere il bonus, bisogna possedere l’immobile dove verrà eseguito l’intervento in base a un titolo, che sia antecedente all’avvio dei lavori in base a quando sono avvenute le spese o attuale.

È rivolto ai residenti e non, anche se titolari di partita IVA, persone fisiche, enti pubblici, società e associazioni.

Il bonus non è cumulabile con Eco bonus e Sisma bonus, il richiedente dovrà quindi sceglie una sola agevolazione e seguire gli adempimenti richiesti. Solo se l’intervento eseguito è ricondotto a agevolazioni differenti si potrà richiederle entrambe, me le spese dovranno essere chiaramente riferite a interventi differenti.

La detrazione non è rivolta a chi possiede solo redditi a tassazione separata, a imposta sostitutiva (possessori di partita IVA a regime forfettario) o a reddito assoggettato.

Cosa s’intende per facciata?

Per richiedere l’agevolazione del Bonus Facciate, è indispensabile che i lavori siano effettuati unicamente sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Quindi non comprende quelli realizzate sulle facciate interne, nei cortili ecc… Ma solo quelli visibili dalla strada, o comunque dal suolo pubblico.

Gli interventi

Gli interventi compresi nel bonus facciate sono:

  • La tinteggiatura e la pulizia esterna delle parti opache della facciata
  • Balconi, fregi o ornamenti
  • Grondaie, parapetti cornicioni

Spese agevolate correlate:

  • L’acquisto dei materiali
  • Iva e imposta di bollo
  • Smaltimento materiale
  • Tassa occupazione suolo pubblico
  • Progettazioni e prestazioni come perizie, rilasci attestati di prestazioni energetiche e sopralluoghi

Il cappotto termico e i requisiti necessari

Se ci sono lavori di rifacimento della facciata influenti dal punto di vista termico, bisogna rispettare dei requisiti – oltre ai requisiti minimi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – per poter beneficiare della detrazione e richiedere la posa in opera del cappotto termico.

I valori limite di trasmittenza termica delle strutture opache verticali devono essere inferiori a quelli indicati nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, i controlli per il rispetto dei requisiti verranno effettuati con le stesse procedure e adempimenti dell’eco bonus.

Per questi interventi importanti a livello termico, è necessario avere l’attestato di prestazione energetica redatto da un tecnico non coinvolto per ogni unità per cui viene richiesta la detrazione e l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica gli interventi effettuati e i requisiti previsti per ciascuno.

Entro 90 giorni si dovrà trasmettere la comunicazione ENEA per il bonus facciate e una scheda descrittiva degli interventi con: la loro tipologia, il risparmio conseguito annualmente, il calcolo della detrazione, i dati dell’edificio e tutti i costi sostenuti.

Adempimenti per il Bonus Facciate

Partendo dai pagamenti, ci sono diversi compiti da seguire per godere di questa agevolazione.

Le persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare con bonifico postale, bancario o tramite conto aperto con bonifico parlante. Invece, i titolari di reddito d’impresa non saranno obbligati a pagare con bonifico.

Per ottenere l’agevolazione bisognerà comunicare preventivamente la data d’inizio dei lavori all’ASL tramite raccomandata e indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’atto.

I documenti da conservare assolutamente saranno:

  • Le ricevute del bonifico
  • Copia della delibera di approvazione dell’esecuzione per i lavori in condominio
  • Le fatture
  • Le abilitazioni amministrative richieste, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e le ricevute dei tributi
  • Copia domanda di accatastamento se l’immobile non è censito

Per ulteriori chiarimenti troverete tutte le informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

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